Accedi alla Formazione 4.0 per accrescere le competenze sulla trasformazione digitale
Approfondisci le opportunità e usa il credito di imposta messo a disposizione per la tua impresa per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023


Decreto attuativo dell’agevolazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2018 del decreto 4 maggio 2018 ‘‘Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0’’.
La formazione mirata alle competenze digitali è uno dei pilastri su cui si incardina la strategia industriale 4.0 italiana.
Le attività di formazione, per gli anni 2018 e 2019 dovevano essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali , adempimento non più necessario per l’anno 2020, sono destinate ai lavoratori dipendenti. Le imprese, per la formazione 4.0 degli anni 2020, 2021 e 2022, sono tenute ad effettuare una comunicazione al MEF (Tale comunicazione sostituisce l’accordo sindacale aziendale o territoriale).
L’agevolazione si calcola sul costo lordo del personale impegnato nella formazione 4.0 e non sul costo del formatore esterno. Il docente può anche essere un dipendente e quindi riconosciuto come costo agevolabile.
L’agevolazione è automatica ma subordinata ad alcuni adempimenti documentali.
L’orizzonte temporale dell’agevolazione è annuale (gli anni agevolabili sono il 2018, 2019,2020,2021 e 2022)
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente:
- dalla forma giuridica
- dalla dimensione aziendale
- dal settore economico
- dal regime contabile
- dalle modalità di determinazione del reddito
Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa.
Sono compresi anche consorzi e le reti soggetto che, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali.
Sono Escluse dall’applicabilità della misura le Imprese in difficoltà’ ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. N. 231/2001.
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