Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 – 2027 .
PR FESR-FSE + 2021-2027. Assi Prioritari I – “Competitività e Innovazione” e II – “Economia verde” – OO.SS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 – Azioni 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 – Approvazione Avviso “Pacchetti Integrati di Agevolazione per Micro e Piccole Imprese (MiniPIA)”
Finalmente il tanto atteso bando è arrivato con tanti numeri e sigle - come si può leggere dal titolo - ma riassumendo è arrivato il bando del “<<<MINIPIA>>>” .
Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle micro e piccole imprese per attività di innovazione tecnologica ed industriale, digitalizzazione e transizione energetica ed ambientale, oltre allo sviluppo e alla qualificazione delle competenze al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive e costituisce una procedura attivabile nell’ambito del PR.
Il “FINALMENTE” e’ significativo perche’, come ci illustra il Dott. Antonio Mariano dello STUDIO MARIANO di Lecce (www.mariano.studio), sono molti gli imprenditori che attendevano questa misura grazie alla quale potranno realizzare e sostenere gli investimenti delle proprie PMI volti a modernizzare metodi produttivi e/o di erogazione dei servizi, a migliorare il trasferimento di conoscenze, ad identificare gli usi più efficaci delle tecnologie e a riqualificare la forza lavoro mediante l’implementazione di competenze necessarie per realizzare l’investimento sperato.
Entriamo ora nel vivo della misura per comprendere cosa prevede:
- far fronte alle nuove sfide imposte dall’innovazione e dalla transizione energetica e digitale,
attraverso la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e l’avvio/consolidamento di processi di
economia circolare;
- agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese di minore dimensione;
- sostenere il posizionamento delle PMI a livello nazionale ed internazionale;
- sostenere la diffusione dell’innovazione per accrescere la competitività del sistema produttivo
regionale;
- sostenere e qualificare l’occupazione regionale inclusa l’occupazione femminile.
L’Avviso intende promuovere iniziative riconducibili a quattro driver “trasversali” che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
a. la sostenibilità ambientale e l’economia circolare
b. le tecnologie dell’informazione per l’industria e la società
c. le scienze della vita e le tecnologie per la salute
d. la crescita blu e l’economia del mare.
Le filiere di innovazione sono individuate come segue:
- Meccanica avanzata, elettronica e automazione
- Automotive
- Aerospazio
- Agroalimentare
- Sistema casa
- Sistema moda
- Industria della salute e servizi sanitari
- Sistemi energetici e ambientali
- Industrie culturali, creative e del turismo
- Servizi avanzati
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare istanza di agevolazioni di cui al presente Avviso le Micro e Piccole imprese, incluse le imprese che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni,
nonché i liberi professionisti, equiparati alle piccole imprese come esercentiattività economica, secondo l’art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall’Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
Settori ammissibili e attività escluse
1. Sono ammissibili le iniziative di cui alla “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 – Aggiornamento 2022” (G.U. n. 309 del 30/12/2021)”, come da Allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Sono escluse le divisioni, gruppi e classi di cui alla sezione “C” di seguito indicati:
• 19 “Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio” ad eccezione del 19.20.40 “Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale”;
• 24.1 “Siderurgia”;
• 24.2 “Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)”.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1058/2021, Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
a. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
b. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
d. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
e. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;
f. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;
g. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
– ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
– ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’articolo 2,punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
Inoltre, non sono ammissibili le attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1 del GBER, il presente Avviso non può riguardare:
a. gli aiuti per le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;
b. gli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura1;
d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazionedi prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base alprezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
Progetti ammissibili
1. Il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione, rivolto allepiccole e micro imprese deve essere costituito da:
a) Investimenti Produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati ai temi della digitalizzazione e/o dell’ecosostenibilità in linea con la Smart Specialization Strategy che devono essere integrati con:
b) progetti di Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese; che possono essere integrati con:
c) progetti formativi di qualificazione delle competenze volti alla t rasformazione digitale, alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria / universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
d) investimenti a favore della tutela ambientale;
e) acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.
2. Ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall’articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a trasmettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall’Amministrazione.
Entità delle spese agevolabili
1. I Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione per le micro e piccole imprese devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 30mila euro e 5 milioni di euro.
2. I programmi di investimento produttivo devono prevedere spese ammissibili non superiori al 90% del progetto integrato.
3. Gli investimenti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione non possono eccedere 1 milione euro.
4. Gli investimenti per l’innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 1 milione euro.
5. Gli investimenti per la formazione non possono eccedere 500mila euro.
6. Gli investimenti per la tutela dell’ambiente non possono eccedere 3 milioni di euro.
7. Le spese per servizi di consulenza e di internazionalizzazione non possono superare 500mila euro e le
spese per la partecipazione alle fiere non possono superare 500mila euro.
Intensità delle agevolazioni
1. Per gli Investimenti Produttivi l’intensità di aiuto non supera:
• per le micro e piccole imprese il 55%, come segue:
35% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;
• per le piccole imprese, che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, il 45%, come segue:
– 25% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
2. Nell’ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate fino al 5% in ragione delle premialità riportate nell’Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Carta degli Aiuti – Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.
3. Per gli Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione l’intensità di aiuto non supera il 50%
dei costi ammissibili, come segue:
– 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;
al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Per gli Aiuti all’innovazione a favore delle PMI, l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
– 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;
al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
4. Per gli interventi formativi, l’intensità di aiuto non supera:
• per le micro e piccole imprese non supera il 70%, come segue:
– 50% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto; al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso;
• per le piccole imprese, che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, il 60%, come segue:
– 40% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto
al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
5. Per gli investimenti a favore della tutela ambientale, che consentono alle imprese di ottenere:
a. una maggiore efficienza energetica, l’intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
– 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
b. la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, l’intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
– 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Per le piccole imprese, che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, l’agevolazione relativa alle voci di cui alle precedenti lettere a. e b. non supera il 55%, come segue:
– 35% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
6. Relativamente ai programmi di Internazionalizzazione e di acquisizione di consulenze specialistiche l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
– 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;
al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
7. Relativamente alla partecipazione alle fiere l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
– 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;
al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
8. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della delibera di finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto.
La misura dello spread non potrà essere superiore al 2% (200 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell’andamento dei principali dati macroeconomici dell’economia regionale. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, utilizzando il minore tra il
tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
9. In sede di prima applicazione lo spread è indicato in apposita Delibera di Giunta.
10. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
11. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore comprenderà l’eventuale preammortamento che avrà una diversa durata a seconda della tipologia di investimento:
– una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione ed all’acquisto di macchinari e di attrezzature, di attivi immateriali e ai programmi relativi ai servizi di consulenza;
– una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento e per gli interventi di tutela ambientale.
12. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al precedente comma sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:
a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello
stabilimento e destinati agli interventi di tutela ambientale;
b. cinque anni per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione, di consulenza ed
all’acquisto di macchinari, di attrezzature e di attivi immateriali.
13. Secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: “Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto.
Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto”.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute nell’arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell’Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Gli Investimenti Produttivi riguardano un “investimento iniziale” che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
a. la creazione di un nuovo stabilimento;
b. l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento.
3. Nell’ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
b. opere murarie e assimilabili (incluso l’acquisto dell’immobile);
c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica ed in linea con i dettami dell’Industria 4.0 e/o del Green Deal europeo, compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o servizi, ovvero processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.
d. I mezzi mobili targati solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività ammissibile svolta dall’impresa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione.
e. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori, nonché relazione tecnico – estimativa asseverata della cantierabilità e delle spese previste, anche per eventuale tutela ambientale, da parte di un tecnico iscritto ad albo.
4. Nell’ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l’acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma. Sono ammissibili anche le spese per l’acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
5. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.
6. Con esclusivo riferimento all’Investimento Produttivo, i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e per tutti i beni agevolati sono tenuti all’obbligo del mantenimento degli stessi nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno tre anni dalla data di completamento dell’investimento.
7. I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
a. Innovazione a favore delle PMI;
b. Innovazione dei processi e dell’organizzazione.
Gli aiuti per le attività di innovazione sono destinati all’acquisizione di servizi di consulenza e sostegno all’innovazione e riguardano l’introduzione o l’uso di tecnologie e soluzioni innovative (comprese tecnologie e soluzioni digitali), al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficaci o tecnologicamente avanzati, compresa l’implementazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative. Le attività di innovazione includono anche l’innovazione organizzativa e l’innovazione di processo, che riguardano l’attuazione di un metodo di organizzazione aziendale/produttiva nuova o notevolmente migliorato, compresi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software.
Tali servizi devono essere forniti:
– da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze;
– dai distretti tecnologici riconosciuti dal MUR;
– dai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017 e s.m.i.;
– dai centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018;
– dai manager e specialisti dell’innovazione certificati ai sensi della Norma UNI 11814;
– dagli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
– dai Digital Innovation Hub (DIH) così come riconosciuti dalla Commissione europea e dal Mimit con l’obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale.
8. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti ai temi di Smart Specialization Strategy della Regione Puglia, a titolo non esaustivo, quali:
* processi di innovazione aperta, organizzativa e tecnologica;
* digitalizzazione dei processi;
* gestione dell’innovazione;
* internazionalizzazione;
* economia circolare e sostenibilità ambientale;
* design-driven innovation ed eco-progettazione.
9. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
10. Nell’ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l’utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l’erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell’Allegato al citato regolamento.
L’opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 – Tariffa oraria – formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 – Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili per il medesimo partecipante. L’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l’inammissibilità delle spese sostenute.
11. Sono ammissibili anche gli investimenti a favore della tutela ambientale per:
a) Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
b) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.
12. Sono altresì ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy attraverso interventi finalizzati all’introduzione di tecnologie e pratiche digitali che possano contribuire ad una concreta digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed organizzativi delle imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali.
Le spese ammissibili riguardano:
* consulenza finalizzata alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l’assistenza tecnico/manageriale, per indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0;
* consulenza specialistica diretta ad un’analisi strategica, organizzativa e gestionale della realtà aziendale per stimolare processi d’innovazione d’impresa, sia di tipo tecnologico che organizzativo, anche per la trasformazione in Società Benefit e o B Corp, connessa alle operazioni di affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati) esclusa l’attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale;
* consulenze di contenuto specialistico e assistenza per adeguamenti a norme di legge, finalizzate:
a. alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
b. alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.
* spese per l’acquisizione dei seguenti servizi (non presenti in azienda antecedentemente all’investimento):
a. consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
b. consulenza specialistica per l’e-business e lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita o promozione via internet, quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc;
c. consulenza per l’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
d. promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l’acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico e realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web;
e. definizione di strategie di marketing, ideazione immagine coordinata dell’azienda connessa con il prodotto/servizio realizzato, compresa la progettazione di marchi e loghi identificativi, messa a punto di programmi di penetrazione commerciale, definizione e implementazione di strategie distributive, organizzazione, costruzione e formazione di reti di vendita aziendali, gestione in outsourcing di reti di vendita;
f. l’acquisizione di certificazione (non obbligatoria per legge) in ambito di parità di genere, di prodotto, di ambiente, di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché di responsabilità sociale ed etica.
* Spese per servizi di consulenza specialistica in internazionalizzazione finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura dell’export manager e/o digital export manager come definiti all’Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso.
* Consulenze per l’implementazione e gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure Payment System.
Non sono ammissibili e finanziabili:
– i servizi a carattere continuativo e periodico;
– i servizi connessi al normale funzionamento dell’impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale).
13. Sono, altresì, ammissibili i programmi di partecipazione a fiere che possono riguardare:
* partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, ecc.;
* spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l’utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;
* istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all’estero e/o in Italia di spazi espositivi esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.
14. I criteri per l’ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l’inammissibilità delle stesse.
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili:
a. le spese di pura sostituzione;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di funzionamento;
f. le spese relative all’acquisto di scorte;
g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
h. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j. le spese relative all’acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all’attività;
k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario.
l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese relative alle consulenze per l’Innovazione, per la Formazione e per l’acquisizione di servizi.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture “chiavi in mano” che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall’Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.