
- Revisore Legale dei Conti
Obbligo revisore per SRL e Coop, in vigore i nuovi parametri
I parametri relativi all’obbligo di dotare le società di minori dimensioni (SRL e Coop che adottano schema di SRL) di un organo di revisione introdotto dal decreto in materia di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019) sono stati modificati dal decreto “Sblocca cantieri” entrato in vigore il 18 giugno scorso.La filosofia di fondo della normativa in commento è quella di estendere i controlli contabili anche alle società di minori dimensioni con l’obiettivo di intervenire tempestivamente in caso di crisi. Ciò è possibile in virtù dei meccanismi di allerta che permettono di avviare i tentativi di composizione con i creditori nel caso emergano i primi indizi di una situazione economico-finanziaria difficile. I sindaci e i revisori rappresentano le figure professionali che saranno incaricati del controllo contabile.Più precisamente, è la L. n. 55 del 14.06.2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18.04.2019 (cd. Sblocca cantieri), a modificare nuovamente l’art. 2477 C.C. Secondo le nuove disposizioni, l’obbligo opera, oltre che per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e a quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche quando la SRL o la coop, per 2 esercizi consecutivi, superano almeno uno dei seguenti parametri:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.La cessazione dell’obbligo, invece, è connessa al mancato superamento di queste soglie per almeno 3 esercizi consecutivi. Il testo ora definitivamente approvato costituisce un buon compromesso tra le soglie previgenti (più elevate) e quelle poi introdotte dal Codice della Crisi (eccessivamente ridotte). Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il termine del 16.12.2019 entro il quale le società dovranno provvedere alla nomina e a uniformare, se necessario, l’atto costitutivo e lo statuto.In caso di nomina del revisore in ragione dei limiti più bassi vigenti nel periodo tra il 16/3/2019 e il 17/6/2019 si ritiene che tale nomina possa essere revocata per giusta causa. La soluzione indicata è contenuta all’art. 4, D.M. 261/2012, in cui si prevede che costituisce giusta causa di revoca del revisore “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. Più complicata appare la possibilità di revocare il sindaco unico o il collegio sindacale, in quanto, in tal caso, la revoca ai sensi dell’art. 2400 del Codice Civile da parte dell’assemblea dovrà essere probabilmente approvata con decreto del Tribunale. Al riguardo si segnala la contrapposizione dottrinaria tra il Ministero della Giustizia (nota n. 4865/2015 allegata alla circolare MISE 6100/2015) che ha ritenuto imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci e il Notariato che, con lo Studio n. 1129/2014/I, ha ritenuto sufficiente la delibera dei soci nella quale deve essere esplicitata la giusta causa.
Da un punto di vista operativo, le società interessate dovranno procedere ad effettuare i seguenti controlli:
verifica della conformità degli statuti alle nuove norme in vigore;riscontro dell’eventuale superamento dei nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio 2018 (120/180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia 30.04.2019, ovvero 29.06.2019);vigilanza da parte degli organi di controllo (sindaco unico, collegio sindacale o revisore), ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, assumendo le conseguenti iniziative, nonché segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.I principali adempimenti da prendere in considerazione per l’adeguamento alla nuova disciplina sono:Convocazione dell’assemblea dei soci per l’adeguamento o l’implementazione dello statuto e/o atto costitutivo in caso di non conformità al dettato normativo entro il 16.12.2019. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni.Nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore contabile) entro i 30 giorni successivi all’assemblea in cui si verifica il superamento dei nuovi parametri (30.05.2019 ovvero 29.07.2019) se lo statuto è già conforme alla nuova normativa, ovvero entro il 16.12.2019 nel caso sia da adeguare.
Organo di controllo e revisione negli Enti del Terzo Settore
Il punto per la nomina del revisore e organo di controllo negli ETS dopo la recente riforma
Nelle fondazioni del terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico (sindaco unico o revisore unico, altrimenti vi è il collegio sindacale che è un organo collegiale) (art. 30, 1° comma).
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 Euro;
b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 220.000 Euro. Riteniamo che questo limite si riferisca solo alle entrate in denaro e non alle erogazioni in natura, cioè in beni o servizi ceduti gratuitamente all’ente;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Riteniamo, anche se la norma non lo dice, che il limite si riferisca a dipendenti occupati a tempo pieno per cui occorre conteggiare i collaboratori dell’ente con qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato.
L’obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati (o, riteniamo dato ciò che dice la norma, se ne viene superato uno solo) (2° e 3° comma).
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare (in questo caso, dato che gli ETS non possono avere scopo di lucro, il termine “affare” significa evidentemente attività o iniziativa senza scopo di lucro a fini civici, solidaristici o di utilità sociale da essi svolta) ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 117/2017, norma che si applica solo agli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese, vale a dire alle cooperative sociali ed alle imprese sociali aventi forma giuridica di associazione riconosciuta, fondazione, società di capitali o cooperativa (comma 4°).
In questo caso le associazioni riconosciute e le fondazioni hanno assunto prima la qualifica di impresa sociale e poi, di conseguenza ed automaticamente, quella di ente del terzo settore (ETS) (leggi dello stesso autore Associazioni e Fondazioni norme applicabili).
Ai componenti dell’organo di controllo dell’ente si applica l’art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell’art. 2397 c.c., cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell’apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti di esso (5° comma).
I compiti dell’organo di controllo sono quelli di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi che non sono persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell’ente e sul concreto funzionamento di questo.
Ricordiamo che la responsabilità amministrativa degli enti collettivi deriva dalla commissione di alcuni reati da parte delle persone fisiche in essi incardinate (amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) che abbiano operato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. L’organo di controllo esercita pure il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente non sia un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro (6° comma).
L’organo di controllo deve esercitare, inoltre, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017 (sulle attività di interesse generale e le attività di tipo diverso che possono essere svolte dagli ETS, sulla raccolta di fondi, l’assenza dello scopo di lucro e la devoluzione del patrimonio residuo di essi) e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da un apposito decreto del Ministro della giustizia, come previsto dall’art. 14 sempre del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, cioè deve contenere una relazione sui risultati di esso (comma 7°).
I componenti dell‘organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle attività dell’ente in generale o di singole operazioni o affari (nel senso, sempre, di attività, iniziative, progetti, ecc. senza scopo di lucro) (comma 8°).
Infine, salvo quanto previsto dal 6° comma dell’art. 30 che abbiamo esaminato in precedenza, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore hanno l’obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 Euro;
b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 2.200.000 Euro. Riteniamo che anche questo limite si riferisca solo alle entrate in denaro e non alle erogazioni in natura (beni o servizi ceduti gratuitamente all’ente);
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. Anche in questo caso riteniamo, anche se la norma non lo dice, che questo limite si riferisca a dipendenti occupati a tempo pieno per cui occorre conteggiare i collaboratori dell’ente con qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato.
L’obbligo della nomina di un revisore legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati (o se ne viene superato uno solo) (art. 31, 1° e 2° comma).
La nomina del revisore dei conti è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare (termine da intendersi sempre nel senso di attività o di iniziativa senza scopo di lucro a fini civici, solidaristici o di utilità sociale svolta da questi enti), ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 117/2017 (3° comma). Ciò può essere fatto, come abbiamo detto in precedenza in questo paragrafo, solo dalle associazioni riconosciute e dalle fondazioni che hanno assunto prima la qualifica di impresa sociale e poi, di conseguenza ed automaticamente, quella di ente del terzo settore (ETS).
Srl e obbligo di nomina dell’organo di controllo: a che punto siamo?
Fallimento e procedure concorsuali:
E’ in continua evoluzione il vivace dibattito in merito all’obbligo di nomina dell’organo di controllo previsto per lo scorso 16 dicembre da parte delle Srl che, negli ultimi due esercizi precedenti, abbiano superato alcuni specifici parametri economico-dimensionali, nonché alle possibili conseguenze in caso di ritardato adempimento. Allo stato attuale esiste un forte ritardo: solo il 27,6% delle società è in regola. Si tratta di una situazione che espone le società ad eventuali sanzioni amministrative e segnalazioni al Tribunale territorialmente competente, a meno che non sia possibile giustificare tale comportamento. Il termine della vicenda è ancora lontano e non mancheranno le difficoltà, anche alla luce della prossima approvazione dell’annunciato decreto correttivo della crisi d’impresa.
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